IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66  che  disciplina
il turn over  di  alcune  amministrazioni  tra  cui  quelle  elencate
nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto- legge 25 giugno 2008,
n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 66, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
il quale sostituisce l'art. 3, comma 102,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della citata legge n. 244  del  2007,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  che  prevede,  per  l'anno
2010 che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del  citato  decreto-legge  n.
112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  la  dotazione  organica  provvisoria  e   le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di  quanto  sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del  2009  in
cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art.  74,  comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista  dal  predetto  art.  74,  provvedono,
anche  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  41,  comma  10,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono  apportare,
entro  il  30  giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche,  nonche'  delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; 
  Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n.  194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto  nei  tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso  art.  2,  il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere  ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all'emanazione  dei  relativi  provvedimenti,  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo  salve  le  procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; 
  Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n.
194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi  da
8-bis a 8-quater dello stesso articolo  per  le  amministrazioni  che
abbiano subito una riduzione delle risorse  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma  6  del
medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli
Uffici  giudiziari,  il  Dipartimento  della  protezione  civile,  le
Autorita' di bacino di rilievo  nazionale,  il  Corpo  della  polizia
penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del  farmaco,
nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  per  le
strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del  personale  indicato
nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto  il  gia'  citato   comma   8-quinques   dell'art.   2,   del
decreto-legge n. 194 del 2009 secondo cui  restano  altresi'  escluse
dal divieto ad assumere di cui al comma 8-quater  le  assunzioni  del
personale  dirigenziale  reclutato   attraverso   il   corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12  dicembre  2005,  n.
269, ai sensi del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,   da   effettuare   in   via   prioritaria
nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali; 
  Viste le note con le  quali  ciascuna  amministrazione,  chiede  le
relative assunzioni con specifica degli  oneri  da  sostenere,  dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute  nell'anno  2009  e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Considerato che, data l'urgenza di procedere alle autorizzazioni ad
assumere del suddetto personale dirigenziale reclutato attraverso  il
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, l'asseverazione dei dati possa essere
acquisita successivamente, tenuto conto che l'onere previsto  per  le
assunzioni richieste lascia ancora una consistente disponibilita'  di
risorse finanziarie  utilizzabili,  con  dei  margini  sufficienti  a
garantire il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Fermo  restando  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli di cui all'art.  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della  legge  26
febbraio  2010,  n.  25  le  amministrazioni,  di  cui  alla  Tabella
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, possono
procedere all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  delle  unita'  di
personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente
all'importo accanto specificato ai  sensi  dell'art.  3,  comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito  dall'art.  66,
comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008  n.  112,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il
corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica  amministrazione,  con  decreto  direttoriale  del  12
dicembre 2005, n. 269, dovranno essere effettuate in via  prioritaria
nell'ambito  delle  ordinarie  procedure  assunzionali,  cosi'   come
previsto dal comma 8-quinques dell'art. 2, del decreto-legge  n.  194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010. 
  3. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il  31  marzo  2011,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 luglio 2010 
 
                          p. il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                       e l'innovazione                
                                           Brunetta                   
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
               Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010 
Ministeri istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
registro n. 10, foglio n. 389